• Sei in:
  • Home
  • > Servizi
  • > Modulistica Online
Edilizia Privata - Deposito di tipo Frazionamento

Campo di applicazione
L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380 e s.m.i. , recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune."
 

Procedura
Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all'Agenzia del Territorio, quindi, occorre acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l'effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.
 
Il deposito (prodotto in duplice copia) può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell'immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo, c/o l’ufficio Settore Territorio negli orari di apertura al pubblico
 
Ferma restando la completezza della documentazione presentata e la conformità dell'aggiornamento proposto rispetto alla normativa, gli originali del tipo di frazionamento presentato verranno restituiti al richiedente con l'attestazione di avvenuto deposito.